Non si tratta di reato militare ma di reato comune.
Se un militare rivolge una minaccia a un suo superiore gerarchico, anche quando questi, nella sua funzione, rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, il reato configurabile non è quello disciplinato dall’art. 336 c.p., bensì il reato militare di insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.). Analogamente, nel caso di minaccia tra pari gradosi applica il reato militare di minaccia (art. 229 c.p.m.p.), che punisce il fatto con la reclusione militare. Va poi considerato quanto affermato dall’art. 199 c.p.m.p.: se la minaccia tra militari avviene per motivi totalmente privati ed estranei al servizio (es. motivi sentimentali, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio, mentre il militare non si trova in servizio o in un luogo militare,l’atto dovrebbe essere giudicato dalla magistratura ordinaria.
Fatta questa premessa, la l’art. 336 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usi violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.
Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione ai sensi di quanto disposto dall’art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Quanto al concetto di minaccia, la definizione ricalca quella assunta con riferimento all’art. 612 c.p., intesa come prospettazione di un male ingiusto, la cui verificazione dipenda dalla volontà dell’agente La condotta è stata ritenuta integrata dalla minaccia di suicidio o di atti autolesionistici dell’agente, volti a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, mentre l’elemento materiale del reato è stato escluso in un caso di reazione genericamente minatoria del privato, mediante l’utilizzo di espressioni del tipo “ti sistemo io” e “se no te ne accorgi cosa succede” (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 10 gennaio 2011, n. 6164, rv. 249376).
L’elemento soggettivo va individuato nel dolo specifico.
Alla luce del nuovo disposto dell’art. 393 bis c.p., non è punibile chi abbia commesso il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale quando sia stato un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a dare causa al fatto, “eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.