La revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 – Cass. pen., Sez. IV, 10/02/2023, n. 10143
Con una recente ordinanza la Corte di appello di Campobasso aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revisione di una sentenza applicazione su richiesta delle parti, emessa da Tribunale di Pescara nei confronti di una società.
L’istanza aveva ad oggetto la risoluzione del conflitto, ex art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p. tra la suindicata sentenza di patteggiamento e la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, emessa nei confronti degli imputati-persone fisiche.
La Corte d’Appello aveva rilevato la mancata ricorrenza dei presupposti applicativi dell’istituto della revisione, richiamando il consolidato principio stabilito in sede di legittimità, in base al quale, in caso di contrasto tra giudicati, la revisione sia possibile soltanto ove vi sia inconciliabilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle due sentenze.
La Società aveva quindi proposto ricorso in Cassazione rilevando come, nelle ipotesi di revisione di sentenze pronunciate nei confronti dell’ente, avrebbe dovuto ritenersi ammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento a carico della società a fronte di una pronuncia irrevocabile che aveva escluso la sussistenza del reato presupposto. Infatti, con tale arresto, sempre secondo la difesa, sarebbero stati assolti, con la formula “perché il fatto non sussiste”, sia il delegato dal datore di lavoro alla sicurezza sia il custode dello stabilimento, imputati per il reato di lesioni colpose, reato- presupposto, come noto della responsabilità della società, ai sensi dell’art. 25 septies del Decreto, rubricato “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
La IV Sezione della Suprema Corte, con sentenza 10 marzo 2023, n. 10143, ha dichiarato inammissibile il ricorso in base alla seguente argomentazione: a ben vedere la sentenza di assoluzione non avrebbe negato il fatto, consistito nella caduta di un portone scorrevole, non correttamente assicurato alle guide, che aveva cagionato lesioni gravi al dipendente sul luogo di lavoro, ma si sarebbe limitata ad escludere che i due imputati rivestissero una posizione di garanzia. In altre parole, la sentenza di assoluzione avrebbe indicato una formula assolutoria non corrispondente a quanto argomentato in motivazione. Nella sentenza, infatti, si legge: “il giudice, sebbene in modo non pertinente rispetto alla formula assolutoria adottata, ha ritenuto che il fatto sussista, ma che non sia ascrivibile a responsabilità degli imputati”, richiamando quanto già in precedenza affermato, secondo cui: “all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo non consegua automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato (Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013, Rv. 255414 – 01)”.
Infatti, il primo comma dell’art. 8 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile; il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.
Viene così affermato il seguente principio di diritto: “in caso di revisione della sentenza avente ad oggetto la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/01 per contrasto di giudicato – art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. – ove in separato giudizio si sia pervenuti all’assoluzione della persona fisica per il reato presupposto, è sempre necessario verificare se la ricorrenza del fatto illecito sia stata accertata, discendendo la inconciliabilità del giudicato solo dalla negazione del fatto storico e non anche dalla mancata individuazione della persona fisica del suo autore.
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato”.