La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni il militare che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza e con la reclusione militare fino a due anni il militare, che offende il prestigio, l’onore o la dignità di un inferiore in sua presenza. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti suindicati mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all’inferiore. La pena è aumentata se la minaccia è grave o se la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi. In tali ultimi casi si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
Non è configurabile il reato di ingiuria commesso da superiore nei confronti del militare gerarchicamente inferiore, quando il fatto, pur se realizzato in ambito militare, si pone dichiaratamente come uno scherzo attuato in modo non offensivo e con frasi pronunciate in stretta connessione logica e temporale con il contesto ludico dell’azione.
La circostanza aggravante dell’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando non è applicabile al reato di ingiuria ad un inferiore, in quanto l’essere il militare rivestito di un grado o investito di un comando è un elemento costitutivo del reato Cass. pen., Sez. I, Sent., 02/03/2021, n. 8268).