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Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)

La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni il militare che distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all’amministrazione militare. La reclusione militare è da due a cinque anni se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.  La reclusione militare può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell’aeromobile, o se l’una o l’altro non sia più atto al servizio cui era destinato. In tal caso va sempre vagliato, ai fini della procedibilità, il possibile riconoscimento dell’attenuante ex art. 171, n. 2 c.p.m.p.

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