La norma punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta. La pena è aumentata se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato.
Ai fini della configurabilità del reato, è necessario che le prescrizioni di consegna siano tassative, prive di margini di discrezionalità e che l’amministrazione militare ne abbia assicurato i mezzi per l’esecuzione (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 31/05/2022, n. 11494).
Non sono mancate, pur essendo sporadiche, assoluzioni per carenza dell’elemento psicologico del reato.
Inoltre, deve ritenersi integrato un unico reato in caso di trasgressione a plurime prescrizioni della “consegna” inerente a un determinato servizio, essendo unica la lesione al bene giuridico protetto (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 23/11/2021, n. 5433).