Al momento stai visualizzando Simulazione di infermità (art. 159 c.p.m.p.)

Simulazione di infermità (art. 159 c.p.m.p.)

La norma punisce con la reclusione militare fino a tre anni il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto

Se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità la punizione è della reclusione militare fino a un anno.

Il reato richiede il dolo specifico, sicché l’azione del reo deve essere intenzionalmente diretta al fine della temporanea sottrazione all’obbligo del servizio militare per evitare i rischi o gli inconvenienti connessi all’espletamento di mansioni particolari d’arma o di specialità di corpo, inerenti allo status ricoperto dall’agente all’interno dell’organizzazione militare.

In entrambi i casi si tratta di simulazione diretta a sottrarsi a servizi, temporaneamente o definitivamente, inerenti allo “status” ricoperto all’interno dell’organizzazione militare.

Il reato viene integrato, sul piano dell’elemento soggettivo, quale che sia il carattere -definitivo o temporaneo – della sottrazione, purché abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l’adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all’art. 161 c.p.c.m.

Lascia un commento