Il reato di ingiuria si configura quando il militare offende l’onore o il decoro di altro militare presente. La pena è della reclusione militare fino a quattro mesi. Alla stessa pena soggiace il militare che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Deve essere verificata la condizione di procedibilità della richiesta del Comandante di Corpo.
La diffamazione si configura quando, al di fuori del precedente caso, il militare, comunicando con più persone, offenda la reputazione di altro militare. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi. La pena è da sei mesi a tre anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in un atto pubblico. La pena è inoltre aumentata se l’offesa sia diretta a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare.
Per l’ipotesi non aggravata deve essere verificata la condizione di procedibilità della richiesta del Comandante di Corpo.
In caso di contestazione del reato di diffamazione continuata pluriaggravata, deve escludersi l’aggravante dell’aver recato offesa con un mezzo di pubblicità, quando i messaggi offensivi siano stati inviati tramite Whatsapp nell’ambito di una chat di gruppo (Cass. pen., Sez. I, 19/05/2023, n. 37618).