Il numero dei militari iscritti nel registro degli indagati per le ipotesi di truffa, comprese le ipotesi di reato-base è sicuramente cospiscuo (si possono annoverare circa 230 iscrizioni nel solo 2025 concernenti ipotesi di truffa e truffa aggravata ai danni dell’Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.).
Il reato base punisce con la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anni la condotta posta in essere dal militare che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare.
La pena della reclusione militare è più alta, da uno a cinque anni, e ne consegue la pena accessoria della rimozione quando il fatto sia commesso:
- a danno dell’Amministrazione militare (ad esempio, è stata esclusa l’ipotesi di truffa militare aggravata quando il danno ricada sull’INPS, Cass. Pen., Sez. I, 22 gennaio 2014) ;
- col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
- oppure ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità.
Ogni processo ha le proprie peculiarità. Tuttavia, molteplici sono gli aspetti da esaminare sotto il profilo difensivo (ad es. natura del danno, integrazione degli artifizi e raggiri, idoneità degli artifici e raggiri a trarre in inganno, sussistenza dell’elemento soggettivo del reato).
Non di rado l’integrazione degli artifici e raggiri è stata ritenuta connessa alla produzione di richieste di rimborso spese “gonfiate” o di richieste tese ad ottenere, in difetto dei relativi presupposti, periodi di congedo parentale e permessi di paternità retribuiti. Altrettanto frequenti sono i casi di contestazioni concernenti le domande per l’assegnazione di alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione), in genere in concorso con reati di falso, quando gli artifici e raggiri siano consistiti nel rappresentare falsamente un reddito difforme da quello effettivo.
Ai fini del processo che il militare subisce va rilevato che se il falso contestato in tali casi è punito in modo più grave (es. 479 c.p.) rispetto alla truffa militare, la giurisdizione ordinaria assorbe il reato militare, mentre nei casi di contestazione di falsi puniti in modo meno grave rispetto alla truffa militare (es. 483 c.p.) la cognizione del reato militare rimane riservata all’Autorità giudiziaria militare, per cui si incardinano due procedimenti: il procedimento per la truffa militare innanzi all’Autorità giudiziaria militare e il procedimento per falso innanzi alla Procura ordinaria.
Nel caso di contestazione di falsi nei moduli destinati all’Amministraziome, la Cassazione ha precisato come gli stessi debbano essere chiari, in quanto quando lo schema della dichiarazione predisposta dalla pubblica amministrazione risulti di difficile comprensione, prevedendo espressioni il cui contenuto può essere determinato solo con margini di apprezzamento, il reato può ritenersi non integrato (Cass. pen., Sez. VI, Sent., (09/04/2009, n. 15485).
Va inoltre rilevato come eventuali errori nella redazione della domanda, di per sé, non assurgano a reato, dovendo essere intergrato l’elemento soggettivo del dolo.
Tra i casi recenti, riportati nella Relazione sull’amministrazione della giustizia militare nell’anno 2025, si segnalano i seguenti:
- una recente pronuncia della Corte Militare d’Appello (sentenza n. 15 del 26 febbraio 2025) che ha escluso la sussitenza, in un caso di assegnazione di alloggi AST, di un obbligo del militare di attivarsi con una nuova dichiarazione nel caso di mutamento delle condizioni di diritti immobiliari;
- una recente pronuncia del Tribunale Militare di Verona, che, nel solco dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, ha assolto un militare che, pur avendo avuto un contegno materiale difforme dalle prescrizioni dettate dalla legge 104/1992, per una errata comprensione della normativa extrapenale, aveva fruito di due giorni di permesso, chiesti quando sussistevano i requisiti per ottenerli e fruiti dopo che si era realizzata una condizione ostativa, la cui comunicazione era stata omessa (sent. n. 8 del 5 febbraio 2025).