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Reati Ambientali e 231

Reati presupposto previsti dal Codice Penale

Il D.Lgs. 231/01 (anche solo “Decreto”), in tema di reati ambientali, contempla molteplici reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato. 

La norma di riferimento è l’art. 25 undecies, introdotto nel sistema nel 2009, e poi modificato con L. 22 maggio 2015, n. 68. Quest’ultima legge è quella che ha introdotto il Titolo VI bis del Libro II del Codice penale, rubricato “delitti contro l’ambiente” (dall’art. 452 bis al 452 quaterdecies), in ottemperanza alla Direttiva dell’Unione Euroepa 2008/99/CE del 19 novembre 2008. 

Dalla lettura dell’art. 25 undecies si evince come il codice penale, su cui ora si intende concentrarsi, sia soltanto una delle fonti normative contemplate (comma 1) dal Decreto. Oltre ad essa il richiamo del Decreto è al Testo Unico ambiente (comma 2) e ad altre leggi speciali (comma 3, 4 e 5).

Le fattispecie del codice penale richiamate dall’articolo possono distinguersi tra quelle di natura delittuosa e quelle di natura contravvenzionale. Tra le prime si rinvengono:

  • il delitto di inquinamento ambientale, che sanziona la condotta (in forma attiva od omissiva impropria) posta in essere da chi abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Secondo la Suprema Corte la condotta deve ritenersi “abusiva” è non soltanto quando svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando sia realizzata in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (Cass. pen., Sez. III, Sent., 18.6.2018 -3.7.2018, n. 29901). Tale ipotesi delittuosa è stata ritenuta integrata dalla condotta volta dall’appiccamento di un fuoco a rifiuti urbani e speciali pericolosi con sprigionamento di intensi fumi tossici di prorompente diffusione (Cass. pen., Sez. III, 6.12.2018-13.3.2019, n. 10928), nonché, ad esempio, dalla pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo effettuata con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso (Cass. pen., Sez. III, 30.1-11.3.2020, n. 9736). La sanzione pecuniaria è da duecentocinquanta a seicento quote;
  • il delitto di disastro ambientale, integrato, alternativamente: dall’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; dall’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; dall’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  • i delitti colposi contro l’ambiente (che fa riferimento all’inquinamento e al disastro ambientale) per cui è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  • i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies per cui è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
  • il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività per cui è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. 
  • Tra le fattispecie di natura contravvenzionale, l’articolo fa riferimento a due reati, il primo dei quali è stato recentemente oggetto di modifica (cd. Riforma Cartabia): 

  • uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, per cui è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  • distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, per cui è prevista la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati  con le lettere a) e b) si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie menzionate, le sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazione, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi), per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

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