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Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)

La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni il militare che distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all’amministrazione militare.

La reclusione militare è da due a cinque anni se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.

La reclusione militare può estendersi fino a quindici anni se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell’aeromobile, o se l’una o l’altro non sia più atto al servizio cui era destinato. In tal caso va sempre vagliato, ai fini della procedibilità, il possibile riconoscimento dell’attenuante ex art. 171, n. 2 c.p.m.p.

Il reato, ad esempio, è stato ritenuto configurato in un caso di manomissione di un automezzo di servizio mediante la volontaria lacerazione di un manicotto di gomma refrigerante.  Il Tribunale di Roma in tal caso aveva acquisito dei video dal sistema di videosorveglianza per ricostruire la vicenda (Tribunale Militare di Roma, 15 gennaio 2025, sent. n. 2, citata nella Relazione sull’amministrazione della giustizia militare nell’anno 2025).

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