La diffamazione si configura, quando, al di fuori dei casi di ingiuria, il militare, comunicando con più persone, offenda la reputazione di altro militare. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi.
La pena è da sei mesi a tre anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in un atto pubblico.
La pena è inoltre aumentata se l’offesa sia diretta a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare.
Con ordinanza del 18 settembre 2024, il Gup presso il Tribunale militare di Napoli, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio di un appuntato scelto dei carabinieri, in relazione alla condotta, svolta nell’esercizio dell’attività sindacale, di diffamazione militare (art. 227 c.p.m.p.), ha sollevato d’ufficio, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questione di legittimità costituzionale del citato art. 227, nella parte in cui punisce la diffamazione militare esclusivamente con la pena della reclusione.
L’imputato era stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione militare per avere affermato, comunicando con più persone attraverso un messaggio trasmesso mediante posta elettronica a una redazione giornalistica online e una missiva inviata al Ministero della difesa, al Comando legione carabinieri e ad altri indirizzi istituzionali militari, che nella caserma dei carabinieri del Comando legione Calabria un vasto terreno agricolo sarebbe stato coltivato da un carabiniere verosimilmente durante l’orario di servizio, distogliendo il militare dall’attività di istituto e impiegando risorse idriche della caserma; con ciò interrogandosi anche sull’esistenza, posta in dubbio, di un’autorizzazione all’espletamento di mansioni “agricole” estranee ai compiti di istituto.
La questione è stata ritenuta inammissibile, con sentenza n. 127 del 24 luglio 2025, in quanto trasmessa dal Gup, non chiamato a deliberare sulla responsabilità penale dell’imputato e, di conseguenza, sull’applicazione della sanzione penale astrattamente comminata dal legislatore e poiché la censura proposta concerneva esclusivamente il trattamento sanzionatorio della diffamazione militare, si è ritenuto richiamare l’orientamento secondo cui la questione incidentale è irrilevante e, dunque, inammissibile quando l’applicazione della norma censurata sia solo eventuale e successiva (ex plurimis, sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 e n. 42 del 2020)
Si è inoltre ritenuto che, pur non essendo il giudice rimettente tenuto a una decisione anticipata sull’applicabilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto sindacale – peraltro richiamato per invocare l’applicabilità dell’art. 10 CEDU -, avrebbe dovuto quantomeno argomentare, in termini di non implausibilità, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della scriminante (sentenza n. 94 del 2023) e, di conseguenza, la rilevanza penale del fatto, sia pure nella limitata prospettiva della “ragionevole previsione di condanna” quale regola di giudizio dell’udienza preliminare prevista dall’art. 425, comma 3, c.p.p.
Alla luce di tali considerazioni la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.
Con ordinanza n. 34344 del 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione, ha dichiarato, il 17 ottobre 2025, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza che trae spunto dalle indicazioni fornite da Corte cost., sent. n. 150 del 2021. La Consulta, come noto, ha concluso ritenendo legittima l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie, internet), soltanto ove ricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (Sez. V, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi, Rv. 281024 – 01: v., , Sez. V, n. 29840 del 21/05/2025, Pansera, non massimata).
La Corte Suprema ha così ricordato che “pur nella maggiore complessità offensiva delle condotte diffamatorie rilevanti per l’ordinamento militare – ciò che ne giustifica il trattamento speciale – e senza dover insistere sui profili di equivalenza ricordati da Corte cost., sent. n. 273 del 2009, viene sempre in gioco un’esigenza di bilanciamento con il valore della libera manifestazione del pensiero che esiste anche nell’ambito dell’ordinamento militare”, considerando che “sebbene, in linea generale, l’ordinamento penale militare di pace non conosca pene pecuniarie (art. 22 cod. pen. mil. pace), esso non è più ritenuto incompatibile con queste ultime (come già rilevato da Corte cost., sent. n. 284 del 1995, che richiama alcune puntualizzazioni di Corte cost., sent. n. 280 del 1987)”.
Venendo ad esaminare sinteticament il reato,è utile comprendere di cosa tratta il reato di ingiuria militare, disciplinato dall’art. 226 c.p.m.p., che sanziona la condotta posta in essere dal militare che offendùa l’onore o il decoro di altro militare presente con la reclusione militare fino a quattro mesi. Il secondo comma dell’art. 226 prevede poi che alla stessa pena soggiaccia il militare che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Il terzo comma prevede poi la pena della reclusione militare fino a sei mesi, se l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato.
Recentemente la Corte Suprema, con sentenza della Sez. I, Sent., 21 novembre 2024, n. 42783, si è soffermata sull’aggravante del mezzo di pubblicità, tema sempre più frequente a fronte dell’utilizzo dei Social Netwok e della app di messaggistica.
Ebbene, si è specificato che la ratio dell’ aggravante vada individuata nella “particolare diffusività” del mezzo utilizzato, “sicché l’offesa tende, in virtù delle particolari modalità realizzative, a raggiungere un numero cospicuo e indeterminato di persone. Indubbiamente l’evoluzione tecnologica ha consentito di ampliare le forme di comunicazione tramite la rete internet, da ritenersi tendenzialmente uno strumento che rientra nella previsione di legge ove si evocano altri mezzi di pubblicità. Ciò avviene, in particolare, quando un contenuto lesivo viene reso “pubblico” su un qualsiasi sito internet ad accesso libero”.
Così, ad esempio, nel caso di pubblicazione di post diffamatori tramite Facebook è stata ri riconosciuta l’aggravante del mezzo di pubblicità (Sez. I n. 55142 del 2014 e Sez. V n. 13979 del 25.1.2021, rv 281023).
Affrontando poi specificamente il caso di diffamazione tramite chat nell’ambito dell’applicativo Whatsapp la Corte ha evidenziato come il messaggio (di testo o immagine che sia), in tal caso, raggiunga esclusivamente i soggetti iscritti (e reciprocamente accettatisi) alla medesima chat.
In altre parole, è stata attribuita rilevanza non al numero di iscritti alla chat, quanto alla “conformazione tecnica” del mezzo, tesa a realizzare uno scambio di comunicazioni che resta comunque riservato.
Nel caso esaminato dalla sentenza n. 42783 del 2024, esclusa l’aggravante di cui all’art. 227, comma 2, c.p.m.p., la sentenza è stata annullata senza rinvio, essendo il reato improcedibile per la mancanza della richiesta di procedimento.
Sul punto deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 260 c,.p.m.p., i reati per cui la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi e quello previstodal n. 2 dell’art. 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole.
Per riconoscere se è necessaria la richiesta di procedimento del comandante del corpo prevista dall’art. 260 c.p.m.p. occorre aver riguardo al massimo della pena edittale stabilita per il reato. Tuttavia, qualora concorrano circostanze aggravanti che determino la misura massima della pena in modo autonomo e predeterminata per legge (c.d. circostanza aggravanti ad effetto speciale) dovrà tenersi conto di tale pena ai fini di stabilire se sia necessaria o meno la richiesta di procedimento del comandante del corpo” (Sez. 1, n. 10815 del 16/06/1986, Mellace, Rv. 173940-01, richiamata da Cass. pen., Sez. I, Sent., 08 gennaio 2021, n. 460)