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Violata consegna (art. 120 c.p.m.p.)

L’art. 120 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino a un anno sia il militare che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, sia il militare che viola la consegna avuta. La pena è aumentata se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato.

L’art. 730 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare disciplina “i servizi regolati da consegna”. La norma è collocata significativamente tra la disciplina della “esecuzione degli ordini” (art. 729) e il “saluto militare”, e fa parte dei 3 articoli che costituiscono la Sezione III “Doveri degli Inferiori”, del Capo I “Doveri dei Militari” del Titolo VIII “Disciplina Militare” del Libro IV, rubricato “Personale Militare”.

L’art. 729 stabilisce che il militare debba eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonchè osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare, egli deve: a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato; b) obbedire all’ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto; c) far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.

Secondo la norma, il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l’ordine è confermato. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e informare al più presto i superiori (art. 1349 Codice dell’ordinamento militare).

Secondo l’art. 730, la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio. Nel secondo comma si afferma che il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato. L’ultimo comma sancisce il dovere incombente su tutti i militari di rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e di agevolarlo nell’assolvimento del compito.

Consegna e ordine devono rimanere distinti sia per le rispettive conseguenze penali relative artt. 118 e 120 e art. 173 c.p. m. p., sia e soprattutto (come ben sottolineato dalla Suprema Corte, Cass. pen., Sez. I, Sent., 09 gennaio 2023, n. 360) per la differenza ontologica delle due disposizioni: la consegna può esser difatti modificata solo dal superiore che l’ha emanata mentre l’ordine può esser modificato anche da un altro superiore.

In tal caso, l’unica incombenza per il militare è quella di “far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine”.

La citata clausola di legalità dell’ordine non può che trovare applicazione anche alla consegna, sicchè il sindacato che il militare può esercitare riguardo alla consegna è limitato al dovere di non eseguire la disposizione chiaramente rivolta contro le istituzioni dello Stato o se l’esecuzione costituisca manifestamente reato e a richiedere l’espressa conferma delle altre disposizioni che ritiene illegittime, non essendo consentita alcuna valutazione da parte dell’inferiore, circa la legittimità formale, la fondatezza o la bontà della consegna impartitagli dal superiore.

È stato così affermata l’integrazione del delitto in un caso di mancata esecuzione della ordinata attività ispettiva alle aree protette della caserma presso la quale il militare era comandato come ufficiale di picchetto, ritenendosi sussistente e legittima la consegna impartita dal Comandante di Reparto, per delega del Comandante di Reggimento, nonostante la difesa avesse lamentato che la consegna non fosse stata emanata dall’autorità preposta (Comandante di Reggimento), ma soltanto dal Comandante di Reparto, peraltro sulla base di quella che era stata ritenuta una illegittima delega orale (Cass. pen., Sez. I, Sent., 09 gennaio 2023, n. 360).

Nell’occuparsi della fattispecie penale, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, ha:

  • rilevato come l’ipotesi delittuosa, collocata nel Titolo II del c.p.m.p., sia destinata a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare (cui sono dedidate le fattispecie contemplate nel Titolo III);
  • specificato che il reato può essere commesso solo da un militare che sia comandato a un servizio determinato e al quale siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna;
  • rimarcato che la consegna deve essere precisa, nel senso che deve “determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare in servizio”.

Ai fini della configurabilità del reato, è necessario che le prescrizioni di consegna siano tassative, prive di margini di discrezionalità e che l’amministrazione militare ne abbia assicurato i mezzi per l’esecuzione (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 31 maggio 2022, n. 11494).

Non sono mancate, pur essendo sporadiche, assoluzioni per carenza dell’elemento psicologico del reato, consistente nella coscienza e volontà di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte dalla consegna ricevuta (Cass. pen., Sez. I, n. 7911 del 28 marzo 1988, Porcu, Rv. 178826).

Inoltre, deve ritenersi integrato un unico reato in caso di trasgressione a plurime prescrizioni della “consegna” inerente a un determinato servizio, essendo unica la lesione al bene giuridico protetto (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 23 novembre 2021, n. 5433). Il caso riguardava due militari che, comandati di servizio di pattuglia, con turnazione h.00.45/06.45, intervenuti su disposizione della Centrale Operativa presso una discoteca, al termine dell’intervento stesso, alle ore 2.50 circa, in assenza di ragioni di servizio e senza comunicare alcunchè alla suddetta Centrale – facendo accedere nell’autovettura di servizio due persone civili non legittimate, trasportandole dalla discoteca sino all’abitazione delle medesime, per poi sostare in assenza di esigenze di servizio all’interno di un privato edificio per fini meramente privati, lasciando l’autovettura incustodita sulla pubblica via con all’interno le armi lunghe,  violando così le consegne avute e contenute nel pertinente ordine di servizio. Ebbene, la Suprema Corte ha affermato come non sia configurabile una violata consegna continuata, ma una sola violazione della norma, in quanto le prescrizioni violate attengono all’unico servizio, sulla base di un unico ordine di servizio e per questo annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento per continuazione e rideterminando la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare per ciascuno.

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